GRUPPO DANTE GENOMICS CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI
(Versione in vigore dal 15 marzo 2023)

Introduzione

Dante Genomics Group Corp. e le sue consociate (collettivamente, “Gruppo Dante”) si impegnano ad adottare un comportamento etico in tutte le loro attività. Ci impegniamo per l’integrità aziendale, per l’approvvigionamento responsabile dei prodotti, per la sicurezza e il benessere dei lavoratori lungo la catena di fornitura globale e per il rispetto della lettera e dello spirito delle leggi e dei regolamenti applicabili alla nostra attività. Riteniamo che i nostri partner commerciali, fornitori, appaltatori e venditori (collettivamente “Fornitori”) debbano rispettare gli stessi standard.
Il presente Codice di condotta per i fornitori (Codice per i fornitori) stabilisce gli standard minimi che devono essere rispettati dai fornitori che vendono beni o servizi al Gruppo Dante. I Fornitori devono rispettare gli standard stabiliti nel Codice dei Fornitori in tutte le loro attività e garantire il rispetto della loro catena di fornitura da parte dei loro fornitori, venditori, agenti e subappaltatori (Partner).

Standard dei fornitori del Gruppo Dante

Lavoro e diritti umani

No al lavoro minorile

  • I fornitori non devono impiegare lavoratori di età inferiore a quella maggiore di
    • 15 anni di età o 14 anni, se consentito dalla legge locale, e in linea con gli standard stabiliti dalle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
    • l’età per completare l’istruzione obbligatoria, o
    • l’età minima stabilita dalla legge locale applicabile
  • Il Fornitore non dovrà, e dovrà garantire che i suoi Partner non lo facciano, sostenere o impegnarsi o richiedere l’esecuzione di lavori pericolosi da parte di persone di età inferiore ai 18 anni. Per lavoro pericoloso si intende qualsiasi lavoro che, per la sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, comporta un rischio sostanziale di danno alla sicurezza o alla salute del lavoratore o dei colleghi, se non vengono adottate adeguate misure di protezione.
  • I fornitori devono rispettare tutti i requisiti legali locali per il lavoro dei giovani lavoratori autorizzati, comprese, ma non solo, le leggi che riguardano l’orario di lavoro, i salari e le condizioni di lavoro.

Nessun lavoro forzato
Tutta la manodopera deve essere volontaria. Il fornitore non deve sostenere o impegnarsi nella schiavitù o nel traffico di esseri umani in nessuna parte della sua catena di fornitura.

  • Il Fornitore non dovrà, e dovrà garantire che i suoi Partner non lo facciano, sostenere o impegnarsi in, o richiedere qualsiasi:
    • lavoro forzato, involontario o obbligato
    • lavoro vincolato
    • lavoro in nero
    • lavoro in carcere.
  • Il Fornitore non tratterrà o altrimenti distruggerà, nasconderà, confischerà o negherà l’accesso dei dipendenti ai loro documenti di identità o di immigrazione, a meno che tali detenzioni non siano richieste dalla legge.
  • Il fornitore non dovrà, come condizione per il diritto al lavoro, richiedere a nessun lavoratore (o al coniuge o familiare del lavoratore), direttamente o indirettamente:
    • pagare commissioni di reclutamento o altri importi (monetari o in natura)
    • contrarre debiti
    • fornire garanzie finanziarie
    • incorrere in qualsiasi altro obbligo finanziario.
  • Il fornitore deve garantire che i lavoratori abbiano il diritto alla libertà di movimento senza:
    • ritardo o impedimento
    • la minaccia o l’imposizione di qualsiasi disciplina, sanzione, ritorsione, multa o altro obbligo monetario.
    • Il fornitore dovrà consentire ai lavoratori di porre fine al loro impiego o al loro accordo di lavoro senza restrizioni e senza la minaccia o l’imposizione di alcuna disciplina, sanzione, ritorsione, multa o altro obbligo monetario.

Compensazione
Il fornitore deve soddisfare o superare i requisiti salariali minimi definiti dalle leggi sul lavoro, dagli accordi applicabili e dalle normative locali per il lavoro regolare, il lavoro straordinario, i tassi di produzione e altri elementi della retribuzione e dei benefici per i dipendenti.


Orario di lavoro
In assenza di circostanze aziendali straordinarie, il Fornitore non dovrà richiedere o consentire ai lavoratori di lavorare per più di sessanta (60) ore settimanali, compresi gli straordinari, o il numero massimo di ore lavorative settimanali legalmente consentito dalla legge locale.


Nessuna discriminazione, abuso o molestia
I fornitori devono trattare i lavoratori con rispetto e dignità. Il Fornitore non dovrà sottoporre i lavoratori a punizioni corporali o ad abusi o molestie fisiche, verbali, sessuali o psicologiche. Il Fornitore non deve condonare o tollerare tali comportamenti da parte dei suoi Partner.


Libertà di associazione
I fornitori devono riconoscere e rispettare i diritti dei lavoratori di esercitare i legittimi diritti di libera associazione, compresa l’adesione o meno a qualsiasi associazione. I fornitori devono inoltre rispettare le leggi vigenti in materia di diritti dei lavoratori relativi alla contrattazione collettiva.


Salute e sicurezza sul lavoro

  • Il Fornitore dovrà garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e igienico in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
  • Il fornitore dovrà implementare procedure e misure di salvaguardia per prevenire i pericoli sul luogo di lavoro e gli incidenti e gli infortuni sul lavoro, comprese le procedure e le misure di salvaguardia per prevenire i pericoli sul luogo di lavoro specifici del settore e gli incidenti e gli infortuni sul lavoro.
  • Il fornitore dovrà fornire ai lavoratori una formazione adeguata e appropriata e dispositivi di protezione personale per proteggere i lavoratori dai rischi tipicamente incontrati nello scopo del lavoro.

Gestione ambientale

  • I fornitori devono essere consapevoli del loro impatto ambientale, delle loro responsabilità e dei loro rischi e sono incoraggiati ad impegnarsi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ad impegnarsi nello sviluppo di tecnologie e/o pratiche rispettose del clima.
  • I fornitori dovranno condurre le loro attività nel rispetto di tutte le leggi ambientali applicabili, comprese le leggi e i trattati internazionali relativi allo smaltimento dei rifiuti, alle emissioni, agli scarichi e alla gestione di materiali pericolosi e tossici.
  • I fornitori devono garantire che tutti i beni venduti al Gruppo Dante (compresi gli input e i componenti che esso incorpora nei propri beni) siano conformi a tutte le leggi e i trattati ambientali applicabili.

Pratiche commerciali lecite ed etiche

  • Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e le normative nazionali e locali applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi e le normative relative agli argomenti trattati nel presente Codice del Fornitore. Laddove il presente Codice del Fornitore richieda uno standard più elevato rispetto a quello stabilito da leggi o regolamenti, il Fornitore dovrà rispettare lo standard più elevato.
  • Il Fornitore dovrà rispettare la politica anticorruzione del Gruppo Dante e tutte le leggi anticorruzione applicabili, compresi il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito e le leggi locali sulla corruzione di funzionari governativi e/o non governativi.
  • I fornitori devono evitare conflitti di interesse nei loro rapporti con il Gruppo Dante. Le decisioni aziendali non devono essere influenzate da considerazioni personali, familiari o di altro tipo.
  • I fornitori devono rispettare e disporre di politiche appropriate che disciplinino tutti i controlli sulle importazioni e sulle esportazioni, le sanzioni e altre leggi sulla conformità commerciale.


Riservatezza e protezione dei dati

  • I fornitori devono proteggere le informazioni riservate del Gruppo Dante, comprese le proprietà intellettuali e le informazioni personali.
  • I fornitori applicheranno un’adeguata protezione della privacy e della sicurezza dei dati personali degli individui trattati per conto del Gruppo Dante e opereranno in modo coerente con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.


Domande, dubbi e violazioni

Comunicazioni e rapporti
I fornitori devono autodenunciare qualsiasi violazione effettiva o sospetta del Codice dei fornitori. I fornitori possono inoltre inviare domande e commenti sul Codice dei fornitori attraverso uno dei seguenti canali:

  • Il vostro rappresentante della catena di approvvigionamento del Gruppo Dante
  • Ufficio Etica e Conformità del Gruppo Dante via legal@dantelabs.com

Il Gruppo Dante esaminerà tutti i problemi ricevuti e si aspetta che i fornitori collaborino pienamente per garantire un’indagine significativa e approfondita. I fornitori devono disporre di sistemi propri per ricevere le segnalazioni, condurre le indagini e adottare misure correttive, se del caso.


Segnalazione in buona fede e ritorsioni
Il Fornitore non dovrà compiere ritorsioni o prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di qualsiasi lavoratore che, in buona fede, abbia segnalato violazioni o comportamenti discutibili, o che abbia chiesto consiglio in merito al presente Codice di Condotta. I fornitori devono adottare misure adeguate per prevenire le ritorsioni e affrontare, se necessario, le accuse confermate.


Diritto all’audit
Il Gruppo Dante si riserva il diritto di verificare per conto del Gruppo Dante, o di un agente incaricato, l’adesione dei Fornitori al presente Codice di Condotta, anche richiedendo (e ricevendo) documenti che ne forniscano la prova, come ad esempio i registri dei salari e degli orari, le informazioni sul personale o i registri degli acquisti, oppure visitando i Fornitori in loco. Il Gruppo Dante si aspetta che anche i suoi Fornitori si riservino il diritto di effettuare tali verifiche sui propri fornitori.


Indennizzo
Il Gruppo Dante si riserva il diritto di richiedere l’indennizzo di eventuali costi sostenuti a causa della mancata osservanza della presente Politica da parte dei Fornitori o della mancata osservanza delle richieste di audit da parte del Gruppo Dante.


Terminazione
Il Gruppo Dante può interrompere immediatamente il rapporto d’affari con il Fornitore se il Fornitore o i suoi Partner non rispettano il Codice dei Fornitori.

Adesione al Codice di condotta dei fornitori.
Dichiaro di aver ricevuto il Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo Dante e che, dopo averne letto e compreso il contenuto, accetto le regole contenute in questo documento e mi impegno a seguire i principi di questo Codice nei miei rapporti con il Gruppo Dante.
Mi assumo la responsabilità e l’impegno di segnalare qualsiasi comportamento o situazione contraria ai principi stabiliti nel presente Codice al mio professionista del Gruppo Dante designato a supervisionare il contratto tra le parti e/o all’Ufficio Etica e Conformità del Gruppo Dante.
Al momento non sono a conoscenza di circostanze che possano generare conflitti con le regole contenute nel Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo Dante, né di situazioni che lo violino, ad eccezione di quelle indicate di seguito nell’apposito campo.

Infine, per quanto riguarda i possibili conflitti, comunico quanto segue:

i. Fornitura di servizi o forniture a società del settore pubblico o ad enti pubblici;
ii. Tutte le informazioni pertinenti su eventuali indagini o procedimenti, nel caso in cui l’azienda o uno dei suoi rappresentanti legali, amministratori, consulenti, ecc. sia indagato o risponda di azioni legali relative a corruzione, concussione, frode, riciclaggio di denaro, violazione dei diritti umani o delle leggi o normative ambientali applicabili.
iii. Conflitto di interessi potenziale o effettivo:
iv. Ulteriori violazioni del Codice di condotta.